Agorà giuridica
Questa sezione è dedicata alla pubblicazione dei lavori di giovani studiosi, cui è offerta la possibilità di far conoscere l'oggetto delle proprie riflessioni.
Agorà si propone lo scopo di contribuire alla conoscenza di chi inizia l'attività scientifica in uno spazio libero perchè non legato alla Scuola di appartenenza.
La qualità scientifica degli elaborati è stata previamente valutata in applicazione delle regole di cui al regolamento qui unito e consultabile.
Regolamento
Per la pubblicazione sulla pagina "Agorà Giuridica" del sito informatico Alla Ricerca del Filo di Arianna.
1) Finalità
1.1) La Sezione Agorà Giuridica è deputata ad ospitare scritti inediti, in particolare di giovani studiosi per concorrere con il loro contributo al dibattito scientifico su temi del diritto amministrativo.
1.2) Ove nel tempo il curatore del sito dovesse ritenere di estendere l'ambito degli interessi ad altri settori dell'ordinamento giuridico, troverà anche in quel caso applicazione la disciplina del presente regolamento.
2) Disciplina di carattere generale
2.1) La pubblicazione è riservata a scritti inediti al momento del loro inserimento nella pagina Agorà Giuridica.
2.2) In ragione di quanto sopra, all'atto della trasmissione della richiesta di pubblicazione, l'autore si impegna sul proprio onore a non farlo altrimenti pubblicare sia per stampa che in formato elettronico fino a quando non abbia ricevuto dal curatore del sito l'indicazione della intervenuta accettazione o dell'intervenuto rigetto della richiesta di pubblicazione.
2.3) L'autore è l'unico titolare di ogni diritto di proprietà intellettuale in ordine al proprio elaborato. L'intervenuta pubblicazione su Agorà Giuridica non osta a che in momento successivo il medesimo elaborato abbia ad essere altrimenti pubblicato. L'autore che si avvalga di detto proprio diritto assume l'obbligo d'onore di menzionare la già intervenuta pubblicazione del proprio elaborato sulla pagina Agorà Giuridica de Alla Ricerca del Filo di Arianna.
2.4) La richiesta di pubblicazione non vincola il curatore della pagina alla sua accettazione ma solo a rendere noto, nel volgere massimo dei novanta giorni dalla intervenuta ricezione della richiesta, se la stessa sia stata accettata o meno in esito alla procedura di referaggio di cui al successivo art. 3.
2.5) La facoltà di richiedere la pubblicazione è attribuita a chiunque ne abbia interesse; la presentazione della richiesta, il suo esame, la sua reiezione o il suo accoglimento con conseguente pubblicazione non comportano l'imposizione di onere alcuno a carico del richiedente né, correlativamente, gli attribuiscono diritto ad alcun compenso, sotto qualsiasi forma.
3) Procedimento di valutazione
3.1) La valutazione dell'elaborato, altresì appellata referaggio, ha lo scopo di selezionare gli elaborati che, secondo la valutazione discrezionale e insindacabile dei valutatori, riunisca in sé requisiti di originalità e approfondimento scientifico nell'approccio al tema prescelto.
3.2) I valutatori, in numero di due, sono scelti nel novero dei componenti il Comitato di valutazione di cui è indicazione nella relativa pagina del sito informatico.
3.3) Il nominativo dei due valutatori sarà selezionato mediante estrazione a sorte fra i valutatori residui, previa esclusione dal novero dei sorteggiandi dei valutatori che, a qualsiasi titolo, rivestano funzioni di docenza nella medesima Università ove operano l'autore o il suo docente di riferimento, o che comunque vertano in situazione di potenziale incompatibilità, per relazione accademica o professionale, sia direttamente con l'autore che con docente o professionista con cui questi abbia stabili rapporti.
3.4) I valutatori esprimeranno la propria valutazione nel tempo massimo dei sessanta giorni da che sarà pervenuta al curatore la richiesta di pubblicazione. È nella facoltà dei valutatori di formulare all'autore, per il tramite del curatore del sito, suggerimenti allo scopo di far conseguire al testo il possesso dei tratti che lo rendano valutabile positivamente ai fini della pubblicazione; in tal caso il termine per l'accoglimento o la reiezione della domanda sarà rideterminato e ne sarà dato avviso al richiedente.
3.5) Il Curatore del sito si impegna all'osservanza dell'anonimato dell'elaborato fino all'eventuale esito positivo della procedura di valutazione. Il nome dell'autore non sarà pertanto reso conoscibile in caso di definizione negativa del procedimento di valutazione.
Per la medesima finalità i valutatori, che avranno facoltà di consultarsi fra loro anche ai fini della eventuale formulazione di proposte ai sensi dell'art. 3.4, manterrano il riserbo sul testo al proprio esame e fino alla eventuale decisione favorevole alla sua pubblicazione.
3.6) Esclusivamente ai fini della procedura di valutazione, per Curatore si intende il curatore del sito come definito nel successivo art. 5 e, con lui, un componente del Comitato di valutazione estraneo alla Università di provenienza dell'autore e il cui nominativo non sarà compreso nella rosa dei sorteggiandi ai sensi dell'art. 3.3.
3.7) Il curatore e i componenti il Comitato di valutazione sono reciprocamente impegnati, e si impegnano nei confronti degli autori, ad operare perché la propria valutazione sia scevra da ogni potenziale dubbio di non obiettività. Di conseguenza, allo scopo di assicurare la inesistenza di potenziali situazioni di incompatibilità, una volta resa la valutazione di referaggio il curatore renderà riservatamente partecipi i valutatori del nominativo e di ogni altra informazione relativa all'autore di cui sia a conoscenza.
3.8) Ove uno dei valutatori ravvisi la potenziale sussistenza di una delle ragioni di incompatibilità quali enunciate nell'art. 3.3 ne darà notizia nei sette giorni al curatore e al suo coadiutore.
3.9) Concorrendo l'ipotesi di cui sopra, il curatore ne darà riservata e sollecita notizia all'autore, senza menzione del nominativo dei valutatori e provvederà, in accordo al disposto di cui all'art. 3.6, alla designazione di un nuovo valutatore in sostituzione del precedente o di entrambi i valutatori se per entrambi sussista una situazione di potenziale incompatibilità.
3.10) Il termine per l'espressione della valutazione ricomincerà a decorrere per intero a far tempo dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione all'autore del fatto di cui all'art. 3.8 salvo che, ricevuta detta comunicazione, nel medesimo termine il richiedente non abbia dichiarato di rinunziare alla domanda di pubblicazione.
3.11) Sarà pubblicato solo il testo che abbia conseguito la approvazione di entrambi i valutatori.
4) Richiesta di pubblicazione
4.1) La richiesta di pubblicazione deve essere formulata per iscritto a mezzo di posta certificata, all'indirizzo che sarà indicato all'interessato che ne abbia fatto richiesta utilizzando a tal fine il modello riportato nella pagina "contatti" del sito.
La richiesta di pubblicazione dovrà contenere le generalità complete, anagrafiche e fiscali, del richiedente, l'indicazione dell'anno di laurea e della tesi, l'eventuale possesso di titoli accademici e l'indicazione della cattedra presso la quale eventualmente operi anche in rapporto di collaborazione esterna, così come di gabinetti professionali con i quali abbia rapporti di stabile collaborazione.
Alla richiesta dovrà essere unito l'elaborato trasmesso in formato pdf e corredato della dichiarazione di trattarsi di elaborato originale, non pubblicato, né in corso di pubblicazione in qualsiasi forma, con l'impegno, fino alla risposta sulla richiesta, e in caso di accettazione fino alla data di pubblicazione sul sito, di non operarne la pubblicazione sotto qualsiasi forma altrove e con l'impegno, sull'onore, di menzionare la già intervenuta pubblicazione sulla pagina Agorà giuridica in caso di ulteriore pubblicazione.
4.2) Il testo non dovrà contenere alcuna citazione o alcun riferimento che, anche indirettamente, possa consentire la individuazione dell'autore, dell'Università di appartenenza o del docente di riferimento.
4.3) Ove nel corso dell'esame dell'elaborato un valutatore ritenga di cogliere nel testo elementi in violazione del disposto di cui all'art. 4.2 ne darà motivata notizia scritta al curatore del sito che ne informerà i componenti il Comitato. Solo concorrendo questa ipotesi sarà consentita la divulgazione del testo a tutti i componenti il Comitato, incluso il coadiutore del curatore del sito i quali, sotto il vincolo del riserbo come sopra prescritto, valuteranno esclusivamente il profilo della riconoscibilità e si esprimeranno con voto a maggioranza assoluta per la prosecuzione della valutazione o per la non pubblicazione del testo.
4.4) Se il collegio dei componenti il Comitato fosse composto di un numero pari di membri, prima della convocazione e della divulgazione del testo sarà operato, a cura del curatore del sito e del coadiutore con la cui cooperazione vennero individuati i valutatori, il sorteggio di un nominativo che sarà escluso dal Comitato onde renderlo dispari per tale specifica bisogna. I nominativi dei due valutatori saranno esclusi dal sorteggio.
5) (Il curatore)
5.1) Per curatore del sito si intende il soggetto responsabile della tenuta della pagina come specificato nella sezione "contatti".
5.2) Il curatore del sito sarà volta a volta affiancato da un componente il comitato di valutazione secondo la regola di cui all'art. 3.6, del quale sarà serbato l'anonimato nei confronti del proponente la pubblicazione.
6) (Accettazione del Regolamento)
6.1) Con l'invio della richiesta di pubblicazione l'Autore avrà comunque implicitamente accettato la disciplina di cui al presente regolamento e non avrà pertanto ragione di reclamo, in qualsivoglia sede, nei confronti della determinazione finale circa l'accoglimento o il rigetto della richiesta o l'esclusione dalla pubblicazione, indipendentemente dalla valutazione, in ipotesi di ritenuta violazione del disposto di cui all'art. 4.2.